Il magazzino invenduto e da smaltire


Come gestire la distruzione fisica delle scorte?

Il magazzino invenduto da smaltire

Come gestire la distruzione fisica delle scorte?

Non è infrequente che in azienda si stratifichino merci rimaste invendute per anni o beni obsoleti. Beni fungibili così vetusti e/o rovinati dal tempo da non poter essere più oggetto di vendita. Ahinoi, rimane un’unica alternativa, smaltire i beni avviandoli al c.d. “macero”…

Sembrerebbe una procedura semplice ma in realtà è delicatissima in quanto il fisco in simili condotte può leggere comportamenti estremamente opportunistici.

È facile immaginare, infatti, che un’azienda “furba” possa dichiarare di avere distrutto beni che in realtà ha, invece, venduto distraendo materia imponibile all’Agenzia delle Entrate.

Come dobbiamo invece procedere?

La procedura di distruzione del magazzino invendibile non è banale e richiede diversi passaggi che è bene seguire alla lettera onde evitare sanzioni. La normativa vigente disciplina, infatti, nel dettaglio la procedura di smaltimento del magazzino.

Vediamo come comportarci.

Il processo di “rottamazione” di beni segue una disciplina specifica che ne determina le modalità operative di attuazione.

Anzitutto, specifichiamo che la procedura necessaria per la dismissione dei beni a magazzino varia a seconda che il valore di questi ultimi sia complessivamente superiore o inferiore a 10.000 €.

Nel caso in cui il valore delle merci obsolete superi i 10.000 € è necessario seguire i diversi passaggi previsti dalla normativa.

È, innanzitutto, essenziale contattare l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza per informarla che avverrà la dismissione dei beni.

Tale comunicazione dovrà essere recapitata all’Ente almeno 5 giorni prima dell’evento, anche via PEC. In questo modo i funzionari potranno presenziare all’evento di distruzione. La comunicazione deve contenere il luogo, la data e l’ora delle operazioni di dismissione; le modalità di distruzione e la natura dei beni; l’ammontare complessivo dei beni e il valore eventualmente ottenibile dalla distruzione.

È necessario, inoltre, che gli ufficiali redigano il verbale in loco, al momento della distruzione dei beni, con l’obiettivo di accertare l’avvenuta distruzione fisica o trasformazione delle merci. Dal verbale devono risultare la data, l’ora e il luogo in cui avvengono le operazioni.

Nel caso in cui sul luogo non vi siano ufficiali, è opportuno che sia presente un notaio per la redazione del verbale stesso.

Fortunatamente il procedimento non deve essere necessariamente così “complicato” sebbene rimanga un passaggio rigoroso.

Nel caso in cui i beni a magazzino da smaltire costituiscano rifiuti speciali e, quindi, soggetti a trasporto e smaltimento accompagnati dalla compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) sarà sufficiente esibire solo la documentazione prodotta (per trasporto e gestione del “rifiuto”) per superare la presunzione di vendita dei beni senza annotazione dei relativi ricavi (e dell’imposta sul valore aggiunto naturalmente).

Il FIR è un documento per il trasporto dei rifiuti stessi, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. È pure obbligatorio riportare i dati del mezzo di trasporto, la modalità di trasporto, data e percorso in modo da poter tracciare passo per passo il processo di distruzione dei beni. Esso è un documento necessario per controllare la produzione di rifiuti “speciali” e sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati. I Formulari devono essere numerati progressivamente anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze. Devono, altresì, essere vidimati dalla Camera di Commercio della Provincia in cui si svolge l’attività, oppure dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il valore delle merci da eliminare sia, invece, inferiore ai 10.000 € è possibile avvalersi di una procedura semplificata.

È, infatti, possibile operare la dismissione dei beni predisponendo un’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di smaltimento attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui devono risultare data, ora e luogo della dismissione e natura e qualità dei beni.

Tale procedura sostituisce la redazione del verbale da parte dei pubblici ufficiali; viceversa, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e l’intervento di un funzionario restano obbligatori.

Infine, nel bilancio cosa succede?

Come si contabilizza lo smaltimento del magazzino?

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, la distruzione di beni non è oggetto di alcuna contabilizzazione specifica, in quanto il costo relativo alla perdita dei beni incide sul reddito d’impresa attraverso la mera rilevazione a fine anno di minori rimanenze finali.

I principi contabili precisano che questo tipo di perdita va imputata al bilancio relativo all’esercizio nel quale viene realizzata e non può essere differita a periodi successivi.

Se tutta la procedura è operata correttamente, il costo della “perdita” di magazzino è deducibile anche dal punto di vista fiscale…

Autore: Ufficio studi inFinance

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